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C’è una domanda che sentiamo spesso nelle conversazioni con i nostri clienti, di solito dopo che l’argomento AI Act è uscito in qualche riunione: “ma a noi si applica davvero?”. La risposta onesta è: probabilmente sì, almeno in parte. Il problema non è la risposta, ma il fatto che pochissime organizzazioni abbiano fatto il lavoro necessario per saperlo con certezza.
Nel 2026 la conformità all’AI Act è diventata un tema più scivoloso di quanto sembri, perché il calendario delle scadenze è cambiato. Capire cosa slitta, cosa resta fisso e cosa vale già oggi è il primo passo per non muoversi al buio.

AI Act: la logica della classificazione per rischio

Il regolamento non tratta tutti i sistemi AI allo stesso modo. I sistemi a rischio inaccettabile sono vietati nell’Unione Europea: social scoring governativo, manipolazione comportamentale subliminale, alcune forme di sorveglianza biometrica in tempo reale. I sistemi ad alto rischio sono soggetti ai requisiti più stringenti e sono la categoria più rilevante per chi opera in ambito enterprise.
I sistemi a rischio limitato hanno essenzialmente un obbligo di trasparenza: se l’utente interagisce con un’AI, deve saperlo. La grande maggioranza dei sistemi AI, invece, non ha obblighi specifici.

Quali sistemi AI rientrano nell’alto rischio

Questo è il punto dove la maggior parte delle organizzazioni si perde, perché l’elenco non è sempre intuitivo. I sistemi di selezione e valutazione del personale sono ad alto rischio: un ATS con scoring automatico dei candidati, un tool di people analytics che classifica i dipendenti, un sistema che contribuisce a decisioni su promozioni o licenziamenti. Non conta che l’output sia “solo un suggerimento” per il manager: se l’AI influenza la decisione, il sistema è nel perimetro. Sono ad alto rischio anche i sistemi usati nella valutazione del credito, che toccano direttamente una fascia ampia di soluzioni fintech.
Nella stessa categoria rientrano le piattaforme di formazione che usano AI per valutare gli studenti o determinare l’accesso a percorsi formativi, e i sistemi impiegati nella gestione di infrastrutture critiche come energia, acqua e trasporti. La domanda utile da porsi non è “il mio sistema usa AI?” ma “il mio sistema usa AI per prendere o influenzare decisioni che impattano diritti, opportunità o sicurezza delle persone?”. Se la risposta è sì, è molto probabile che si sia nell’alto rischio.

Cosa richiede concretamente la conformità all’AI Act

Per i sistemi AI ad alto rischio il regolamento richiede elementi che non si improvvisano. Serve un sistema di gestione del rischio dedicato al sistema AI specifico, non un paragrafo aggiunto al risk register aziendale: deve documentare come i rischi sono stati identificati, valutati e mitigati, e restare aggiornato per tutto il ciclo di vita del sistema. I dati di training devono rispettare requisiti precisi di pertinenza e rappresentatività, e devono essere documentati.
Chi usa modelli pre-addestrati di terze parti non è esentato: deve capire e documentare le caratteristiche dei dati su cui quei modelli sono stati addestrati, il che nella pratica significa avere con i propri vendor AI conversazioni che la maggior parte delle organizzazioni non ha ancora affrontato. La documentazione tecnica deve descrivere architettura, dati, limitazioni note e gestione dei casi limite, ed essere disponibile per le autorità di supervisione su richiesta. Il sistema deve infine consentire una supervisione umana effettiva, con override possibile, decisioni tracciate e anomalie segnalabili.

Le scadenze dell’AI Act dopo il Digital Omnibus

Qui è dove il quadro è cambiato rispetto a un anno fa. Con il pacchetto Digital Omnibus, approvato dal Parlamento europeo il 16 giugno 2026, gli obblighi più onerosi sui sistemi ad alto rischio sono stati rinviati: per i sistemi autonomi dell’Allegato III si passa dal 2 agosto 2026 al 2 dicembre 2027, mentre per l’AI integrata in prodotti già regolati la scadenza scivola al 2 agosto 2028. Attenzione però allo stato giuridico: finché il provvedimento non è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, restano formalmente valide le date originarie, quindi conviene prepararsi come se agosto 2026 fosse ancora la scadenza e considerare il rinvio un margine di tempo in più, non una pausa.
Il rinvio non tocca tutto. Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 restano fissati al 2 agosto 2026: chi produce o distribuisce contenuti generati da AI, chatbot compresi, deve rendere riconoscibile l’interazione con una macchina e marcare i contenuti sintetici. Per la marcatura dei contenuti già sul mercato è previsto un termine ulteriore al 2 dicembre 2026. E sono già pienamente operativi, da febbraio 2025, i divieti sui sistemi a rischio inaccettabile e, da febbraio 2026, l’obbligo di alfabetizzazione AI per il personale coinvolto: chi non ha avviato formazione interna non è in una zona grigia, è già fuori conformità.

Il contesto italiano: la Legge 132/2025

Un’organizzazione italiana non guarda solo a Bruxelles. La Legge 132/2025 ha inserito l’AI Act nell’ordinamento nazionale, introducendo tra le altre cose il reato di deepfake e rafforzando il collegamento con il Modello 231. La vigilanza è affidata a due agenzie con ruoli distinti: AgID si occupa di promozione e accreditamento, mentre ACN ha i poteri più incisivi, comprese le attività ispettive e sanzionatorie.
Si tratta di un’architettura ancora in parte da completare, perché la legge rimanda a decreti attuativi attesi entro ottobre 2026 per definire dettagli come le procedure sanzionatorie. Il messaggio per le aziende, però, è netto: il rinvio degli obblighi europei sull’alto rischio non equivale a un’esenzione, e il fronte italiano procede con tempi propri. Per il testo di riferimento del regolamento si può consultare la versione ufficiale su EUR-Lex.

Le linee guida AgID sull’AI nella pubblica amministrazione

C’è un ulteriore tassello che sta prendendo forma proprio in queste settimane, ed è bene tenerlo d’occhio anche se non riguarda tutte le organizzazioni. AgID ha messo in consultazione pubblica una bozza di linee guida per lo sviluppo di sistemi AI, costruita sui principi della Legge 132/2025. Il testo è ancora in fase di revisione, non è ufficiale, e il suo perimetro è circoscritto ai soggetti definiti dall’articolo 2 comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale, quindi pubblica amministrazione e non aziende private.
Il contenuto è più tecnico che normativo: entra nel merito dello stack architetturale dell’AI, del ruolo dell’orchestratore nei sistemi che integrano più modelli o servizi, e definisce livelli di autonomia agentica su una scala che va da L0 a L5, distinguendo un sistema che si limita a suggerire da uno che agisce senza supervisione. Per un’azienda privata queste linee guida non introducono oggi nessun obbligo diretto, ma vale la pena seguirne l’evoluzione: quando un ente pubblico è un vostro cliente o un partner di progetto, capire come ragiona AgID sui livelli di autonomia degli agenti aiuta a impostare l’architettura in modo che regga anche fuori dal perimetro PA.

Come può aiutarti Key Partner

Quando affianchiamo le organizzazioni sull’AI Act, il primo passo è sempre capire cosa hanno davvero in casa: quanti sistemi AI sono in uso, quali decisioni influenzano, su quali dati operano. Spesso questa fotografia non esiste ancora, e costruirla è già di per sé un risultato utile, indipendentemente dalla compliance formale. Da lì classifichiamo i sistemi per livello di rischio e facciamo una gap analysis rispetto ai requisiti applicabili.
Non produciamo documentazione per la documentazione: costruiamo i processi e la governance che quella documentazione deve riflettere, perché un sistema conforme sulla carta ma non nella realtà operativa non protegge nessuno nel momento in cui arriva un audit. Un percorso di adeguamento serio richiede mesi, e con le agende dei notified body già sature i margini per chi parte tardi si riducono. Il momento giusto per cominciare era qualche mese fa. Il secondo momento migliore è adesso. Se vuoi capire da dove partire, contattaci per una prima valutazione sui tuoi sistemi AI, oppure approfondisci il tema della maturità AI e della automazione dei processi nei nostri Insights.

Domande frequenti sull’AI Act

Cos’è l’AI Act e a chi si applica?

L’AI Act è il Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale, in vigore dal 1 agosto 2024. Si applica a chiunque sviluppi, distribuisca o utilizzi sistemi AI nell’Unione Europea, indipendentemente da dove ha sede l’organizzazione.

Le scadenze dell’AI Act sull’alto rischio sono state rinviate?

Sì. Il Digital Omnibus ha spostato gli obblighi per i sistemi ad alto rischio dell’Allegato III al 2 dicembre 2027 e quelli per i sistemi integrati in prodotti regolati al 2 agosto 2028. Fino alla pubblicazione ufficiale del provvedimento, però, restano tecnicamente valide le date originarie, quindi conviene continuare a prepararsi senza attendere.

Cosa resta fissato al 2 agosto 2026?

Gli obblighi di trasparenza dell’articolo 50, che riguardano chatbot e contenuti generati da AI. Chi produce o distribuisce contenuti sintetici deve renderli riconoscibili e marcarli. Restano inoltre già operativi i divieti sui sistemi a rischio inaccettabile e l’obbligo di alfabetizzazione AI per il personale.

Cosa cambia in Italia con la Legge 132/2025?

La legge ha recepito l’AI Act nell’ordinamento italiano, ha introdotto il reato di deepfake e ha collegato il tema al Modello 231. La vigilanza è divisa tra AgID, per accreditamento e promozione, e ACN, per ispezioni e sanzioni. Alcuni dettagli operativi restano legati a decreti attuativi attesi entro ottobre 2026.

Cosa prevedono le linee guida AgID sull’AI e a chi si applicano?

Sono una bozza in consultazione pubblica, non ancora ufficiale, costruita sui principi della Legge 132/2025. Riguardano solo i soggetti pubblici indicati dal Codice dell’Amministrazione Digitale e trattano aspetti architetturali come lo stack AI, l’orchestratore e i livelli di autonomia agentica da L0 a L5. Non introducono obblighi per le aziende private, ma sono un riferimento utile per chi lavora con la pubblica amministrazione.

Un’organizzazione che usa modelli AI di terze parti è comunque soggetta all’AI Act?

Sì. Chi integra un modello AI di terze parti in un sistema che prende decisioni ad alto rischio è considerato deployer del sistema e ha obblighi propri di conformità, indipendentemente da chi ha costruito il modello.